Corte Federale d’Appello FIGC – sez. IV n. 64 del 10 Marzo 2020 – Responsabilità del Presidente dell’ASD
QUESTIONE: Il Presidente di una società dilettantistica deve rispondere dinanzi agli organi di giustizia della FIGC per non aver vigilato nella corretta redazione delle distinte di gara; autorizzando indirettamente la partecipazione di calciatori non schierabili?
MASSIMA: La Corte si è domandata se rientra, in particolare, tra i compiti del Presidente di una società il controllo dei contenuti delle distinte di gara? Visto che tale adempimento spetta, ai sensi dell’art. 61 NOIF, al dirigente accompagnatore della società sportiva.
Pertanto è estendibile al Presidente della società sportiva la responsabilità per fatto altrui?
La CFA ha affermato che non è sanzionabile il Presidente di una società sportiva per omessa vigilanza, se tale comportamento non è provato.
Non può porsi in capo al Presidente una responsabilità oggettiva già imputata alla società sportiva.