Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Decisioni nn. 43, 44, 46 del 10 Marzo 2020
Il Tribunale Federale è spesso destinatario di ricorsi ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera a) CGS aventi ad oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità del tesseramento per apposizione di firma apocrifa da parte del calciatore e/o dei genitori, in caso di calciatore minorenne.
Al fine di provare la mancata autenticità della firma apposta sul modulo di tesseramento è sufficiente, per il ricorrente, depositare scritture di comparazione dalle quali il Tribunale possa, anche ictu oculi , rilevare la corrispondenza con la sottoscrizione apposta alla richiesta di tesseramento.
In particolare, nella decisione n. 46, si evidenzia come la dichiarazione a mezzo e-mail, da parte di un Dirigente, dell’apposizione di uno “ ‘scarabocchio’ per accelerare i tempi” sul modulo di tesseramento, non solo è prova sufficiente a dichiarare nullo il tesseramento stesso, ma assume anche rilievo a livello disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 comma 7 CGS.
Pertanto, è opportuno per le società di calcio e per i Dirigenti astenersi dall’apporre firme apocrife, anche al fine di non incorrere nella dichiarazione di nullità del tesseramento e nel conseguente procedimento disciplinare.
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