1) La massima
Non possono essere accertati dal Tribunale Federale illeciti commessi da chi, al momento della commissione dell’illecito, non è tesserato FIG. Per converso, ai sensi dell’art. 3 Regolamento di Giustizia FIG, possono essere accertati illeciti commessi dall’ex tesserato in costanza di tesseramento FIG. Deve essere punito in modo esemplare chi pone in essere un grave illecito mostrando attitudine a violare le regole nonché consapevolezza e fierezza nel farlo.
2) Il caso
Un giocatore di golf, tesserato della Federazione Italiana Golf (“FIG”), utilizzava documenti non veritieri per conseguire il tesseramento presso l’omologa federazione elvetica con un c.d. EGA Handicap (“hcp”) di gioco più basso del valore effettivo. Successivamente, si ritesserava in Italia chiedendo l’assegnazione di un hcp ancora inferiore rispetto a quello conseguito in Svizzera, ed esibiva a supporto ulteriore documentazione non veritiera. Nelle more dell’attività istruttoria del Comitato Handicap e Course Rating funzionale alla verifica e successiva assegnazione dell’hcp richiesto, il giocatore, preso atto che non era stato ancora dato riscontro alla sua richiesta di riconoscimento dell’hcp, revocava il tesseramento FIG. All’esito delle verifiche del Comitato Handicap e Course Rating, veniva avviato il procedimento disciplinare nel corso del quale il giocatore non deduceva elementi a sua discolpa, né contestava gli addebiti mossi. Risultava anzi che, in relazione al separato procedimento disciplinare della federazione svizzera, il giocatore avesse inviato un’e-mail nella quale si vantava per essere riuscito a raggirare le regole del c.d. Sistema EGA.
3) Le questioni
Può il Tribunale federale accertare illeciti commessi da chi al momento della commissione dell’illecito non è tesserato? Il Tribunale federale mantiene per converso potestà nel giudicare l’ex tesserato? Quale sanzione è ritenuta adeguata per punire una condotta grave non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche e soprattutto in relazione all’elemento soggettivo?
4) Le soluzioni giuridiche
Le soluzioni giuridiche che il Tribunale Federale segue nel risolvere le questioni possono sintetizzarsi in questo modo:
- gli illeciti relativi al tesseramento presso la federazione elvetica con un hcp inferiore a quello effettivo non possono essere oggetto di esame da parte del Tribunale “in quanto commessi [dall’autore] quando questi non era più tesserato F.I.G. e prima del suo ritesseramento F.I.G.”;
- per converso, in relazione ai successivi illeciti posti in essere dopo il ritesseramento FIG per ottenere in Italia il riconoscimento di un hcp più basso di quello effettivo, “il fatto che (…) il tesserato (…) abbia volontariamente revocato il proprio tesseramento F.I.G.” successivamente all’illecito, “non fa in ogni caso venire meno il potere di codesto Tribunale di giudicarlo” e ciò in quanto tali illeciti “sono stati da questi compiuti in costanza di tesseramento F.I.G.”, trovando quindi applicazione l’art. 3 Regolamento di Giustizia FIG ai sensi del quale “I responsabili di violazioni dello Statuto, delle norme e regolamenti federali, ovvero di ogni altra disposizione del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono punibili in ogni caso, anche se non più tesserati”;
- ai fini della sanzione applicabile, occorre non solo fare riferimento “alla gravità dell’illecito posto in essere”, ma anche e soprattutto alla “attitudine a violare le regole” nonché alla “consapevolezza e fierezza mostrata nel farlo in spregio ad ogni regola”. Su questa base, valutata la condotta nel suo complesso sia in una prospettiva oggettiva sia soggettiva, il Tribunale irroga la sanzione “esemplare” della perdita per 3 anni del diritto a svolgere attività agonistica ex art. 12, co. 1 n. 2 Regolamento di Giustizia FIG.
La decisione integrale è disponibile al seguente link