Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Decisione n. 113 del 17 febbraio 2020
Nella decisione circa il Deferimento n. 8562/477 del 10 gennaio 2020, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha sanzionato una società partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 2019/2020 e il proprio presidente e rappresentante legale per la violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 – Divisione Calcio a 5 – del 12 giugno 2019, per avere omesso di depositare, entro il termine del 15 luglio 2019, la documentazione riguardante l’originale della fideiussione.
Infatti, la normativa sopra citata prescrive che, per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 2019/2020, le società debbano inviare la domanda di iscrizione al campionato con modalità on-line entro il 15 luglio 2019, pena la non accettazione della iscrizione. L’inosservanza dell’obbligo di depositare la documentazione relativa a detta iscrizione (compresa quella relativa alla fideiussione) costituisce invece illecito disciplinare.
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