Sommario: 1. Introduzione, 2. Il quadro normativo: l’art. 95.2 NOIF ed il nuovo art. 5 Regulations Status and Trasfer Player FIFA. 3. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione, Decisione n. 88 del 24 novembre 2017 e Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, Decisione n. 41 del 20 febbraio 2020. 4 Conclusioni.
1. Introduzione
Attraverso il Comunicato ufficiale n. 58 del 1 giugno 2018, la FIGC ha adeguato l’art. 95.2 NOIF a quanto disposto dall’art. 5.4 Regulations Status and Trasfer Player FIFA, estendendo a tutti i calciatori (e calciatrici) il limite di tesseramento per tre società (ma con la possibilità di disputare gare ufficiali soltanto per due delle suddette società) nella stessa stagione sportiva. Recentemente la FIFA è nuovamente intervenuta sulla norma apportando modifiche al novellato art. 5 Regulations Status and Trasfer Player FIFA (edizione marzo 2020), conferendo fondamento giuridico al concetto di “tesseramento tecnico”.
2. Il quadro normativo: l’art. 95.2 NOIF e d il nuovo art. 5 Regulations Status and Trasfer Player FIFA
Nel 2018 è stato il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini a riscrivere la norma (art. 95.2 NOIF) che nel vecchio testo così disponeva: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.”
Il testo novellato, attualmente in vigore (con l’aggiunta della sola parola “calciatrice” rispetto al prefato aggiornamento), prevede invece che “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definito che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.”
La riscrittura della regola ha comportato la cancellazione delle parole “professionista” e “di prima squadra”, in conseguenza dell’armonizzazione della norma all’art. 5.4 (5.3 nel previgente regolamento) Regulations Status and Trasfer Player della FIFA, prima parte (“Players may be registered with a maximum of three clubs during one season. During this period, the player is only eligible to play official matches for two clubs”.)
Un’operazione necessaria e, sotto certi aspetti, finanche “tardiva”, in quanto l’art. 1.3 a) di tale regolamento FIFA comprende anche il citato art. 5 tra quelli vincolanti a livello nazionale e da includere senza modifiche nei regolamenti di ciascuna Federazione.
Di notevole rilevanza, per l’argomento in trattazione, il nuovo art. 5.2 dello stesso Regolamento (edizione Marzo 2020), che sembra finalmente codificare e conferire pieno fondamento giuridico al cd. “tesseramento tecnico”: “A player may only be registered with a club for the purpose of playing organised football. As an exception to this rule, a player may have to be registered with a club for mere technical reasons to secure transparency in consecutive individual transactions (cf. Annexe 3).”
3. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione, Decisione n. 88 del 24 novembre 2017 e Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, Decisione n. 41 del 20 febbraio 2020.
La rilevante questione dei “limiti di tesseramento stagionali” per i calciatori era stata già oggetto di pronuncia dei vari organi di giustizia sportiva nel giudizio tra Ternana Calcio e Perugia Calcio relativa al “caso Gnahore”, risolta con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione, Decisione n. 88 del 24 novembre 2017.
I giudici di Palazzo H, pur dirimendo la controversia limitandosi ad osservare che “[…] essendo stato concesso il visto di esecutività a seguito delle verifiche dell’Ufficio Tesseramenti, il calciatore è stato schierato in campo dal Perugia per la gara Ternana – Perugia del 12/2/2017 in conformità alle norme che regolano la questione e comunque facendo legittimo affidamento sull’esito del preventivo scrutinio da parte di detto Ufficio […]”, non hanno tuttavia mancato di osservare quanto segue:
“[…] Quanto alla censura riguardante la concessione del suddetto visto di esecutività, che sarebbe stato emanato in spregio agli artt. 95, comma 2, delle NOIF e 5, comma 3, del Regolamento FIFA, il Collegio rileva ancora che dallo storico del tesserato emerge che nel corso della stagione sportiva 2016/2017 il calciatore, nella perdurante appartenenza del suo cartellino al Napoli, è stato tesserato a titolo temporaneo con Carpi, Crotone e Perugia, ma disputando, tuttavia, incontri ufficiali solo con Crotone e Perugia. Alla stregua di quanto previsto dal citato art. 95 – ‘Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.’ – il visto di esecutività risulta quindi pienamente legittimo. Ed ancora, il doppio rientro al Napoli da due prestiti risulta esclusivamente formale e non può comportare la violazione dell’art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA, con ulteriore affermazione della correttezza dell’operato dell’Ufficio Tesseramenti e della regolarità della posizione del calciatore nella gara oggetto di contestazione […]. Il ricorso dalla Ternana è stato rigettato.
Sulla questione è recentemente intervenuto anche il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti. Con la decisione n. 41 del 20 febbraio 2020, il collegio ha rigettato il ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dall’Atalanta avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo in favore della società Viterbese Castrense per il calciatore Calì Aimone.
Oggetto del contendere, la mancata concessione del “visto di esecutività” della predetta Lega al trasferimento definitivo (9 gennaio 2020) del calciatore alla Viterbese, dopo che, in pari data, la società e lo stesso Calì avevano risolto ex art. 103 bis NOIF il prestito con la società Catanzaro. Va premesso che, in data 12 luglio 2019, mediante variazione di tesseramento l’Atalanta aveva tesserato il Calì prelevandolo dalla società Montespaccato (per la quale era tesserato dall’11 agosto 2018), per poi cederlo il giorno successivo al Catanzaro (a titolo temporaneo).
Tre le principali argomentazioni addotte dall’Atalanta:
“il tesseramento presso il Montespaccato, dall’1 luglio 2019 al 12 luglio 2019, avrebbe dovuto considerarsi irrilevante, atteso che, presso il Montespaccato, il calciatore non avrebbe svolto alcuna attività sportiva, in quanto in detto periodo dell’anno le attività sportive delle società dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine luglio.”
“egualmente irrilevanti, ai fini dell’applicabilità dell’art. 95 NOIF, sarebbero i tesseramenti avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso l’Atalanta, in quanto meramente strumentali e prodromici al contestuale trasferimento del calciatore presso un’altra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese)”, considerati “ ‘tesseramenti tecnici’, ossia tesseramenti posti in essere al solo fine di consentire un successivo trasferimento del calciatore ad altra società”, che “proprio in quanto aventi il suddetto scopo non determinerebbero alcuna violazione dell’art. 95 NOIF” (ciò si desumerebbe dalla prassi interpretativa della FIFA che escluderebbe, ai fini del computo dei tesseramenti rilevanti ex art. 5.3 RSTP, i cd. ‘technical registrations’, ovverosia quei tesseramenti che avrebbero carattere di estemporaneità e strumentalità ad un successivo tesseramento).”
“sotto altro profilo, il concetto di ‘stagione sportiva’ di cui all’art. 95 NOIF dovrebbe essere interpretato nel senso di considerare rilevante solo il periodo dell’anno in cui è in corso il campionato, con la conseguenza di dover considerare irrilevanti i tesseramenti intervenuti allorquando il campionato non è ancora iniziato o è già terminato.”
La Sezione Tesseramenti, nel sottolineare come “la ratio della norma è, come riconosciuto dalla stessa Atalanta, quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore”, confuta le argomentazioni dell’Atalanta sulla base delle seguenti considerazioni:
“non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo la quale il tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019 – 12.7.2019 sarebbe irrilevante, in quanto in detto periodo dell’anno le attività sportive delle società dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine luglio. Come si vedrà meglio in seguito, la prima parte del mese di luglio segna l’inizio di una nuova stagione sportiva.”
“sia la normativa nazionale e sia la normativa internazionale non contempla o disciplina, neppure indirettamente, l’ipotesi del ‘tesseramento tecnico’. Né tale pratica è riscontrabile nella prassi. Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dalla ricorrente, dal quale emergerebbe l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, afferma che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri. Appurata, dunque, l’inesistenza di un fondamento giuridico del cd. ‘tesseramento tecnico’, va evidenziato che, se è pur vero che i suddetti tesseramenti hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbano essere ritenuti validi e produttivi di effetti (es. cambio di status del calciare da ‘non professionista’ a ‘professionista’ con l’assunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società, patrimonializzazione del calciatore da parte della società con conseguente produttività della/e cessione/i conseguenti, nde).”
“deve ritenersi priva di rilievo la tesi avanzata dalla ricorrente, secondo la quale l’inizio della stagione sportiva coinciderebbe con la prima partita ufficiale del campionato di riferimento. Tale interpretazione contrasta con il disposto dell’art. 47 NOIF, secondo il quale la stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere l’esistenza di diverse stagioni sportive a seconda dei campionati di riferimento.”
4. Conclusioni
Pur sottolineando la sua adozione in data (seppur di poco) antecedente all’ultimo aggiornamento normativo da parte della FIFA, la recente sentenza della Sezione Tesseramenti del TFN FIGC (giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori ai sensi dell’art. 88.1 CGS) risolve alcuni dubbi interpretativi pur lasciando aperti diversi altri interrogativi.
Quanto ai cd. “technical registrations”, ovverosia “quei tesseramenti che hanno carattere di estemporaneità e strumentalità ad un successivo tesseramento” (richiamati anche nella prefata sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport), prima di intervenire con il novellato art. 5.2 in alcuni casi la FIFA aveva già dato parere favorevole a determinati tesseramenti sulla base della considerazione che possono essere inquadrati come tali (ovvero “tecnici”) i trasferimenti che avvengono nel primo giorno del calciomercato (es. 1 luglio) e/o i tesseramenti/trasferimenti risultanti propedeutici ad una successiva ed immediata operazione in un contesto temporale limitato (es. nello stesso giorno della stessa sessione di calciomercato), pur precisando, tuttavia, che tali pareri non sono vincolanti per eventuali casi futuri.
Un’istanza, caso per caso, alla Segreteria generale della FIGC, sembra rappresentare il miglior viatico prima di procedere al tesseramento di un calciatore rientrante in un caso analogo a quello in discussione.
Altro punto focale – connesso al caso in esame – sembra riguardare il tema della cd. “efficacia del tesseramento”, trattato e risolto diversamente dalla Corte Federale d’Appello – Sezione IV – FIGC con decisione del 10 aprile 2019 (Comunicato ufficiale n. 087/CFA 2018/2019) relativa al ricorso del calciatore Errera Andrea avverso la reiezione del ricorso ex art. 30.18 a) vecchio CGS per il mancato trasferimento dalla società Vigor Carpaneto alla società Villafranca.
Il collegio (che, è bene ricordarlo, giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale ex art. 98.1 CGS) supera il principio “in claris non fit interpretatio” del TFN Sez. Tess., affermando che “[…] Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Tale disposizione obbliga l’interprete a non fermarsi al contenuto letterale della norma esaminata, ma a procedere all’interpretazione ‘logica’ della stessa. Una corretta lettura logico-sistematica della disposizione in oggetto (2° comma dell’art. 95 NOIF) conduce a ritenere che il numero dei tesseramenti considerati deve essere valutato sotto il profilo della effettività, nel senso che, affinchè un tesseramento possa costituire un limite all’attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività. Nel caso di specie, tale non può essere considerato il tesseramento del calciatore Errera con la AC Reggiana, in quanto, per fatto non imputabile al calciatore (il provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, che aveva svincolato tutti i tesserati della società AC Reggiana in data 24.7.2018, nde), esso non ha prodotto alcun effetto nella stagione sportiva in corso. Appare palese, quindi, che il calciatore Errera ben può essere tesserato con la ASD Villafranca, fermo restando il divieto per lo stesso di giocare con tale ultima società qualora abbia già disputato gare ufficiali con le due precedenti società con le quali è stato tesserato nella corrente stagione”. Il ricorso è stato accolto.
Curiosamente, tale principio citato dall’Atalanta viene fatto proprio dallo stesso TFN, che, nel motivare la reiezione del ricorso della società, pur partendo dalla stessa premessa perviene tuttavia ad una conclusione diversa (“[…] Tale conclusione, del resto, trova conferma nella decisione della Corte Federale di Appello citata dalla ricorrente, secondo la quale affinché un tesseramento possa costituire un limite all’attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività […]”), anche se non vi è chi non veda come, nel caso in esame, il Calì non avrebbe potuto in alcun modo “svolgere l’attività” con la società dilettantistica Montespaccato nel periodo relativo al perdurante tesseramento (prima decade del mese di luglio, precisamente dal 1° al 12). E questo sulla base di una lettura “case by case” suggerita dalla FIFA.
Restano irrisolti anche altri interrogativi. Due ipotesi a titolo di esempio:
calciatori svincolati per la prima volta ex art. 32 bis NOIF (svincolo per decadenza) nel periodo 1-15 luglio;
calciatori inseriti dalle società in lista di svincolo ex art. 107 NOIF (svincolo per rinuncia), di solito stesso periodo 1-15 luglio;
per entrambi i casi, sembra naturale chiedersi se “vale” il suddetto periodo (ricompreso, in tutto o in parte, tra il 1° ed il 15 luglio) ai fini del computo dei “tesseramenti stagionali” ai sensi dell’art. 95.2 NOIF.
In altre parole, svincolarsi (o essere svincolato) dal precedente club di appartenenza in un periodo rientrante all’inizio della nuova stagione sportiva (che, come si è detto, inizia il 1° luglio di ogni anno) occupa una delle tre “caselle” di tesseramento previste dal regolamento?
Secondo l’interpretazione del TFN Sezione Tesseramenti FIGC la risposta non può che essere affermativa; viceversa, la risposta a tale quesito potrebbe essere negativa (leggendo il “caso Errera”) da parte della Corte Federale d’Appello FIGC, che – si ricorda – è giudice di secondo grado.
Da sottolineare, infine, che come si è visto anche il Collegio di Garanzia dello Sport ha valorizzato il principio di “mera formalità” di alcuni tesseramenti, che sembra abbia finalmente trovato una sua codificazione nel nuovo art. 5.2 Regulations Status and Trasfer Player FIFA March 2020 Edition (“un calciatore può essere tesserato da un club solo al fine di partecipare al calcio organizzato. In deroga a questa regola, un calciatore potrebbe dover essere tesserato per un club per meri motivi tecnici al fine di garantire la trasparenza di successive transazioni”).
In attesa di un auspicabile intervento del legislatore (che a titolo di esempio potrebbe, in via risolutiva dei due nuovi casi prospettati – particolarmente rilevanti per il calcio dilettantistico – decidere di “anticipare” alla fine della precedente stagione sportiva i termini per le suddette operazioni di svincolo come già fatto per l’art. 108 NOIF, rubricato “svincolo per accordo” e valevole sempre per i dilettanti), anche per adeguare la normativa vigente al nuovo art. 5.2 FIFA, sarà probabilmente ancora un contenzioso giuridico a chiarire simili casistiche, che possono incidere notevolmente (come accaduto nel caso oggetto del presente saggio) sugli interessi di società e calciatori.
Come citare l’articolo
I “limiti stagionali” per i calciatori (tre “tesseramenti”, due “maglie”): analisi dell’art. 95.2 NOIF FIGC e del nuovo art. 5 RSTP FIFA tra dottrina, giurisprudenza e dubbi interpretativi, di M. Santopaolo, Dirittoposrtivo.com ISSN: 2723-9268, 1/2020.