La decisione origina dalla richiesta di una società di Calcio a 5 formulata al Giudice Sportivo volta all’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-6, per posizione irregolare di un Calciatore.
Il Giudice Sportivo, ricevuto il ricorso, rimetteva gli atti al TFN – Sezione Tesseramenti ritenendo preliminare l’accertamento della validità del tesseramento.
Nel caso di specie, il Calciatore, residente in Italia ma cittadino di altro stato aderente all’Unione Europea, “in data 10.7.2019 si sarebbe trasferito dalla Federazione Italiana alla Federazione Spagnola”e successivamente, risolto il tesseramento, si sarebbe tesserato “in data 20.01.2020 e dunque nella medesima stagione sportiva, presso la società italiana”, in violazione di quanto previsto dall’art. 40 quinquies, comma 4, NOIF.
Il TFN – Sezione Tesseramenti, interpretando letteralmente il dettato dell’art. 40 quinquies, comma 4, NOIF, in forza del quale “I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”, evidenzia come tale norma possa trovare applicazione solo nel caso in cui vi sia stato un effettivo “trasferimento” del calciatore, nella medesima stagione sportiva, dalla società italiana ad estera.
Pertanto, nei casi di svincolo del calciatore, non può ritenersi applicabile il dettato dell’art. 40 quinquies, comma 4, NOIF e, di conseguenza, il tesseramento del calciatore deve essere riconosciuto valido ed efficace.