Nella decisione sul Deferimento n. 9169/667 del 21 gennaio 2020, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha riconosciuto la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS – FIGC vigente in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS nonché dell’art. 85, lett. C) par. III) delle NOIF da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società A. per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza non fornendo alla CoViSoC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) entro il termine del 30 novembre 2019 la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale.
Del pari, il medesimo organo giudicante ha riconosciuto responsabilità diretta in capo alla Società A. per la violazione dell’art. 6, comma 1 CGS – FIGC vigente per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e la responsabilità propria della stessa Società A. per la violazione all’art. 31, comma 1 del CGS nonché dell’art. 85, lett. C) par. III) delle NOIF per non aver fornito alla CoViSoC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) entro il termine del 30 novembre 2019 la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia.
Alla base della decisione, la circostanza per cui, stante la natura perentoria del termine entro cui depositare alla CoViSoC la documentazione sopra menzionata, non risultavano eventuali cause impeditive al rispetto dello stesso.