DECRETO PRES. FRATTINI 11 marzo 2020 – COVID-19.doc
Ciascun procedimento è deciso in camera di consiglio a porte chiuse, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale – sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante, da valutare in relazione a motivi assolutamente eccezionali tali da rendere non sufficiente l’esame degli atti e degli elementi acquisiti – attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype.
Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio possono essere tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretario.