Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
Art. 1, comma 3: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta esclusivamente consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.“