Fattispecie: controversie in materia di iscrizione delle società ai campionati dilettantistici – incompetenza Collegio di Garanzia
Ai sensi dell’art. 54, comma 3 CGS CONI, possono essere impugnati direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali».
Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le
controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro».
Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni «devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia».
La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata prevista dall’art. 12ter dello Statuto CONI (Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche), come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva»
In assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
Ne consegue che provvedimenti di esclusione da una competizione sportiva dilettantistica non rientrano nella competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (cfr. altresì, Coll. Gar., Sez. I, decisione n. 14 del 13 febbraio 2019).