Fattispecie: violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1, 3, 6 e 7 CGS FIGC, da parte di un Allenatore del Campionato regionale dilettanti di Eccellenza, per aver schierato una formazione diversa dalla migliore in pedissequa esecuzione di quanto da lui stesso preventivamente concordato telefonicamente con il proprio presidente.
Se una medesima condotta (schierare una formazione non pienamente competitiva) si colloca nell’ambito della finalità di perseguimento di un’alterazione del risultato sportivo, la previsione sanzionatoria applicabile non è quella di cui all’ art. 1-bis (che risulterebbe applicabile solo nel caso che la scelta di ridurre la competitività della formazione fosse stata fine a se stessa), bensì quella di cui all’art. 7.
La responsabilità per omessa denuncia (art. 7, comma 7, cit.) ha carattere soggettivo, e dunque non può ascriversi in via automatica a un tesserato per mero effetto della qualifica rivestita all’interno della società sportiva, e ciò va affermato anche con specifico riferimento all’allenatore (che pure è il soggetto che, dovendo compiere le scelte tecniche, è normalmente quello che più d’ogni altro deve esser messo a parte di eventuali combine che riguardino la sua squadra).
È certamente vero, dunque, che non basta essere l’allenatore di una squadra per incorrere in siffatta responsabilità allorché altri (per esempio il presidente) pongano in essere accordi volti ad alterare il risultato di una partita.
Nondimeno, sul piano probatorio-presuntivo (ossia ai fini del raggiungimento di una prova presuntiva della consapevolezza dell’altrui volontà di alterare il risultato di una gara: non potendosi pretermettere di considerare che, per definizione, tutti gli stati soggettivi, in quanto interni alla sfera psichica del soggetto, possono provarsi nel processo esclusivamente mediante presunzioni) è altrettanto vero che l’essere l’allenatore di una squadra costituisce uno dei fatti che, ove in concordanza con altri fatti parimenti gravi e precisi, può concorrere a integrare la prova della necessaria consapevolezza dell’esistenza del fatto altrui che si è tenuti a denunziare alla Procura Federale (ex art. 7, comma 7, cit.).