art. 109 del R.G. FIP – Inammissibilità del ricorso pervenuto al trentunesimo giorno
Dalla pronuncia in commento emerge, in maniera inequivocabile, l’inderogabilità del termine di trenta giorni previsto dall’art. 109 del Regolamento di Giustizia Fip per promuovere ricorso al Tribunale Federale al fine di tutelare situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale per le quali non pende diverso procedimento innanzi agli organi di Giustizia Sportiva.
In particolare, nel caso di specie, la A.S.D. (ricorrente) ha impugnato in data 25/11/2019 i provvedimenti di cui ai comunicati ufficiali nn.181, 176, 175 del 23/10/2019 e nn.188, 187 del 25/10/2019 con cui la Commissione Tesseramenti aveva accolto, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e 4, del R.E. Tesseramenti, le istanze di svincolo di alcuni tesserati.
La A.S.D. (resistente), con memoria di costituzione e risposta, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso poiché proposto senza il rispetto del termine ex art. 109 R.G. (al trentunesimo giorno, dalla data del 25/10/2019) e, nel merito, il rigetto della avversa domanda.
Il Tribunale Nazionale Federale, accertando che il ricorso fosse stato proposto in data 25/11/2019, lo ha dichiarato inammissibe disponendo l’addebito del 20% del contributo alla parte ricorrente, peraltro, non comparsa in udienza.